Amministrazioni Condominiali STUDIO LUCA OMICCIOLO

00058 Santa Marinella, VIA VALDAMBRINI 91

Cell: 3398696446
luca.omicciolo@gmail.com
Lo Studio Amministrazioni Condominiali STUDIO LUCA OMICCIOLO lo trovi a Santa Marinella e nelle città SANTA MARINELLA
PROFESSIONALITA' - TRASPARENZA - AFFIDABILITA'

Senza preavviso, l'acquedotto può lasciare senz'acqua un intero condominio?

L'interruzione di un servizio comune qualora leda un diritto costituzionalmente tutelato quale, nel caso concreto, il diritto alla salute, non può trovare mai applicazione nei confronti di un condomino moroso.

Il caso. Alla vigilia del ponte di Ognissanti, una azienda che fornisce acqua potabile, pone dei sigilli ai contatori, bloccando la fornitura di acqua di un intero condominio. Dopo poche ore, grazie all'impegno del sindaco che ha contattato il presidente dell'azienda, i sigilli ai contatori sono stati rimossi.

Dall'analisi della vicenda in esame, era emerso che la situazione era stata generata da un perdurante stato di morosità di alcuni condomini; situazione ove l'azienda stava procedendo con un piano economico congiunto di rientro.

A causa degli eventi, i residenti hanno presentato esposto all'autorità evidenziando aspetti civili e penali.

Preliminarmente, a parere dei residenti, l'Azienda fornitrice del servizio avrebbe agito con azioni contrari alla legge.

Difatti il regolamento dell'azienda non prevedeva, per morosità, la sospensione dell'erogazione, ma la sola riduzione di potenza.

Di conseguenza, in presenza di particolari condizioni economiche dell'utenza, "l'Azienda non poteva adottare 'ultra vires', comportamenti 'de facto' con la chiusura totale dei rubinetti".

Nell'esposto i residenti citano, tra l'altro, la Costituzione, l'articolo 1460 del Codice civile ("la sospensione della fornitura d'acqua, anche in presenza di morosità, non può ritenersi proporzionata al mancato pagamento delle fatture"), e gli articoli 323, 331 e 610 del Codice penale (abuso d'ufficio, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità e violenza privata).

Da leggere => Bonus acqua e morosità in condominio, nuove regole. Alcuni consigli pratici.

Aspetti civilistici. Chiunque abiti un'unità immobiliare o comunque la utilizzi per altri scopi ha quasi sempre a che fare con il pagamento dell'utenza idrica. Il rapporto con l'ente gestore può avvenire:

a) direttamente, laddove l'utente abbia concluso direttamente il contratto con la società erogatrice del servizio;

b) per mezzo dell'amministratore di condominio, laddove il contratto intercorra tra l'ente erogatore e la compagine.

L'art. 1460 c.c. ci dice che in questo genere di contratti ognuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, a meno che non siano previsti termini diversi in ragione della natura della prestazione o per contratto.

Dall'analisi esposta, si evidenzia che nel caso dei contratti di somministrazione, com'è quello di fornitura dell'acqua, la situazione è pressoché identica a quella prevista per i contratti in generale.

Difatti, a tal proposito, l'art. 1565 c.c. specifica che quando la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e tale inadempimento è di lieve entità, l'erogatore del bene o del servizio non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso. Sull'argomento in esame, merita di essere evidenziata la pronuncia del Tribunale di Bari del 16 dicembre 2014.

In particolare, secondo il giudice barese

"la sospensione non segue al primo inadempimento dell'utente nel pagamento del corrispettivo periodico, e neppure al secondo inadempimento (cioè alla scadenza della seconda fattura), ma successivamente al decorso di 15 giorni dal ricevimento del preavviso qualora non avvenga il pagamento (si aggiunga che tra la scadenza della seconda fattura ed il ricevimento del preavviso da parte dell'utente decorre fisiologicamente un lasso temporale per consentire l'accertamento della morosità, la predisposizione e l'invio del preavviso)".

=> La fattispecie del condominio degli edifici nel sistema di distribuzione dell'acqua

Sulla base di questa pronuncia, è possibile sospendere l'erogazione dell'acqua ad un intero condominio?

Giova ricordare che la legge di riforma del condominio, ha sancito all'art. 63, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile che nessun creditore del condominio può agire contro i condòmini in regola con i pagamenti se non prima ha provato (con azioni giudiziarie) a recuperare le somme dai condòmini morosi.

In questo contesto è bene specificare che la legge (art. 63, terzo comma, disp. att. c.c.) consente la sospensione da parte dell'amministratore dei servizi suscettibili di godimento separato ai condòmini la cui morosità si protragga da oltre un semestre e non mancano sentenze tese a ritenere legittima la sospensione anche del servizio idrico (Trib. Modena 5 giugno 2015), ma la tendenza maggioritaria suggerisce di muoversi con estrema prudenza vista la importanza del bene acqua rispetto ai bisogni essenziali della vita delle persone.

Difatti sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di merito non ha, al momento, assunto una posizione unitaria per la possibilità di sospensione dei servizi ritenuti "essenziali", esistendo ad oggi, una serie di pronunce diverse, alcune di segno diametralmente opposte (Ordinanze Trib. Torino del 21.8.2014 e Tribunale di Brescia del 29.09.2014; contra Tribunale di Roma, Ordinanza del 27 Giugno 2014, Tribunale di Brescia, Ordinanze del 17.02.2014 e del 21.05.2014).

Nell'attesa di un necessario intervento chiarificatore, visti i rilevanti interessi in gioco e la possibilità di intaccare servizi senza dubbio essenziali, sarebbe preferibile, la tesi meno afflittiva del Tribunale di Milano esposta con l'ordinanza del 24.10.2013:

possibilità di sospensione solo dei servizi "non essenziali", con esclusione di quelli relativi alla fornitura di acqua e riscaldamento che, semmai, potrebbero essere interrotti solo negli immobili non destinati ad abitazione principale (quali ad esempio: doppi immobili, box, garage, cantine, ecc.).

Principio da ultimo ripreso dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza n. 703 del 23 marzo 2016.

In buona sostanza, l'interruzione di un servizio comune qualora leda un diritto costituzionalmente tutelato quale, nel caso concreto, il diritto alla salute, non può trovare mai applicazione nei confronti di un condomino moroso.

=> Acqua gratis. In arrivo il bonus. Sarà vietato sospendere l'erogazione per morosità

Aspetti penali.

Il primo comma dell'art. 331 c.p. prevede che

"Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro ".

La norma evidenzia due condotte alternative consistenti nell'interruzione e nella sospensione, le quali assumono rilievo solo se pregiudicano lo svolgimento del servizio.

Quindi occorre preliminarmente verificare accuratamente i presupposti del reato: in primo luogo l'elemento oggettivo, ossia il tipo di azione posta in essere e la sua idoneità a creare concretamente un "turbamento" nella regolarità del servizio, verificandone l'entità dell'interruzione.

In secondo luogo, sarà utile esaminare elementi che portino a dimostrare l'assenza di motivazioni esterne o di cause di giustificazione.

L'imprenditore o l'esercente del servizio risponderà nel caso in cui abbia agito con mala fede, ossia con dolo: il soggetto dovrà aver agito con specifica intenzionalità diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, ovvero con la consapevolezza che il proprio comportamento possa determinare quegli effetti, accettandone ed assumendosi il relativo rischio.

In giurisprudenza, in tema di interruzione di servizi (in questo caso di servizi telefonici) la Cass. penale 37083/2007 ha precisato che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 331 cod.pen. è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento.

=> Come ottenere il «bonus acqua»? Ecco le istruzioni.

Le nuove tutele per i morosi. Giova ricordare chec on il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016, viene precisato che il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito in 50 litri per abitante al giorno.

Inoltre è stato evidenziato che

"in nessun caso è applicata la disalimentazione del servizioagli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno. Tale principio è applicabile anche per le utenze relative ad attività di servizio pubblico".

Orbene, su tale aspetto, come già evidenziato negli articoli precedenti, i contenuti del presente decreto rappresentano i pilastri su cui si fonderà la direttiva con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà intervenire per contenere il fenomeno della morosità nel settore idrico.

Pertanto, al momento, per tutti i professionisti del settore (amministratori, legali ecc.) non resta che attendere le disposizioni che l'Autorità AEEGSI deciderà di prendere in futuro in merito gli aspetti tecnici in considerazione delle difficoltà legate alla gestione del condominio.

 

Fonte http://www.condominioweb.com/sospensione-dellerogazione-dacqua-potabile-morosita-condominio.13175#ixzz4PPS2l5PL
www.condominioweb.com